Le operazioni di verifica della rumorosità non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento
Le operazioni di verifica sulla rumorosità sono legittimamente condotte all'insaputa dell'interessato, posto che l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta comunicazione possa vanificare l'effetto di operazioni istruttorie, come accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso, all'interessato dovrà essere data la possibilità di partecipare alle fasi procedimentali successive.
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 25 gennaio 2005, n. 151