Divieti del fumo: il concetto di “locale chiuso”

Riportiamo il testo della risposta al quesito formulato al Ministero



"La legge 3/2003 mira a garantire la tutela della salute dei non fumatori rendendo l'aria degli ambienti chiusi più salubre, in quanto non inquinata dalle numerose sostanze nocive contenute nel fumo delle sigarette e di altri prodotti del tabacco.



La legge, pertanto, estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (ad eccezione di quelli specificamente allestiti per fumatori e delle residenze private), indipendentemente dalla destinazione d'uso di tali locali e dai materiali con cui sono stati costruiti.



Ai fini dell'applicabilità della norma, lo spazio antistante un esercizio pubblico protetto da una tettoia e non delimitato ai lati, è considerato uno spazio aperto, come pure quello coperto da un ombrellone.



Tuttavia, quanto oltre alla copertura sono presenti delle pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimovibili, con presenza di sole aperture assimilabili a finestre, lo spazio così delimitato va equiparato ad un locale chiuso e il divieto di fumo deve esservi applicato".


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