Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457
Non sussiste il reato di tolleranza della prostituzione a carico del gestore d'albergo che, per una sera, chiude un occhio - anzi, due - sul via vai delle ragazze con clienti nelle stanze del suo locale.
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457
Il proprietario o gestore dell'albergo ove la prostituta si accompagna ai propri clienti può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3, n. 3, l. 75/1958 soltanto ove si dimostri l'abitualità della sua condotta tollerante; va cassata senza rinvio, pertanto, la sentenza di condanna per il suddetto reato quando risulti che l'attività di prostituzione sia stata tollerata dal proprietario o gestore soltanto in una occasione.
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457