Corte di Cassazione sentenza 3 gennaio 2007, n. 21012
La legge prevede che per poter organizzare intrattenimenti musicali e/o danzanti all'interno del locale sia necessaria una apposita licenza. Diversamente l'attività risulterebbe essere abusiva, e si correrebbe il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.
La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 68 del TULPS (R.D. n. 773/1931) - e successive modificazioni - e dall'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 616/1977.
Sul punto è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale con la recente sentenza 3 gennaio 2007, n. 21012, ha ribadito il divieto di ballare nei locali che non hanno la licenza di intrattenimento danzante.