Ecco casa prevede l’ordinamento
La normativa che si occupa di revoca di licenze è L. 25/08/1991 Num. 287, che all'art. 4 dispone:
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 3, comma 1.
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.