In bar, alberghi e ristoranti dovrà essere a disposizione dei consumatori
Approvate le nuove disposizioni finalizzate a favorire la commercializzazione e l'utilizzo di sale arricchito di iodio, in luogo del sale comune, anche nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari, al fine di contrastare la epidemia gozzigena (gozzo endemico) e le altre manifestazione di carenza iodica.
Il sale destinato al consumo diretto, come stabilisce la nuova legge n. 55 del 21 marzo 2005 (pubblicata in G.U. 20.04.2005), dovrà essere venduto nei bar e nei ristoranti e nell'ambito della ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche, ecc.) sia nella versione arricchita con iodio, sia in quella normale.
Inoltre, il sale iodato potrà essere anche usato nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
E' previsto anche il patrocinio del Ministero della Salute a tutte le pubblicità con elevato contenuto informativo circa gli effetti benefici di questo tipo di sale, purché esso non comporti un finanziamento alla realizzazione delle stesse.
LEGGE 21 marzo 2005, n.55
Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.
(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-4-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalita' di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
Art. 2.
Definizioni
1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106.
2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562.
Art. 3.
Sale destinato al consumo diretto
1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo e' fornito solo su specifica richiesta del consumatore.
2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunita', e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.
3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare e' apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari
1. E' consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
Art. 5.
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.
Art. 6.
Pubblicita'
1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicita' caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute puo' concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e piu' completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.
Art. 7.
Abrogazioni
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli