Le sanzioni sono previste dalla legge n. 287/1991 sui pubblici esercizi
Art. 10.
Sanzioni
1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.