Definita la nuova disciplina sul contingentamento: il numero massimo di apparecchi installabili dipende dalle dimensioni e dalla tipologia di punto vendita. Obbligatoria una riserva di spazio di 2 mq per compensare l’ingombro di ogni macchinetta
Era nell'aria e finalmente è arrivato il decreto in materia di limiti numerici per gli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 Tulps, meglio noti come newslot. Sebbene su alcuni aspetti del decreto siano in corso richieste di chiarimenti e un confronto con l'Aams che dovrebbero a breve permettere di ritornare con maggiore precisione sull'argomento, è importante comprendere a pieno i nuovi parametri numerici tenuto conto che dal 1 settembre 2011 e (per tre mesi) nel caso di mantenimento di apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti imposti dal nuovo decreto si applica una sanzione amministrativa di 300 euro al mese per ogni apparecchio, a ognuno dei soggetti responsabili della violazione (concessionario, gestore, esercente).
Campo di applicazione
La scelta operata è di riassumere in un unico documento tutte le norme disciplinanti la materia. L'art. 7 comma 1 recita: “Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010”. Dalla presenza dell'inciso “... con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps...” si è però costretti a cercare di capire se ci siano norme precedenti che ancora permangono. In attesa dei chiarimenti Aams, la norma ancora in vigore, perché non riferibili ai soli apparecchi di cui al comma 6, sembrerebbe essere, per quel che riguarda i pubblici esercizi, quella contenuta nell'art. 3 comma 3 del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di installare almeno un apparecchio del comma 7 o un apparecchio meccanico.
Tipologie punti vendita
E veniamo alle questioni più calde. Per superare le incertezze legate alle ripetute modifiche delle leggi in materia il decreto, fermo restando l'obbligo del possesso delle licenze necessarie ex art. 86 e/o 88 Tulps da parte del titolare, il nuovo decreto opera una nuova classificazione dei punti di vendita individuandone quattro categorie.
1. Esercizi in cui il gioco è attività esclusiva e assimilabili: si tratta di esercizi in cui la raccolta di gioco non è l'unica attività svolta, ma presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande, purché non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale e avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
2. Esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico (corner, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto).
3. Punti di vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco (bar, ristoranti ecc.).
4. Alberghi e simili.
L'installazione in aree aperte al pubblico comporta di dover affrontare un problema non esistente per le tipologie fin qui descritte in quanto per definizione queste aree non sono riferibili a un locale delimitato con pareti. Il nuovo decreto tiene conto di questa tipicità e prescrive che in questi casi sia comunque garantito il rispetto di alcune regole: l'individuazione del luogo di installazione (delimitato proprio perché non vi sono pareti), della precisa titolarità della licenza (determinante anche l'iscrizione nell'elenco degli operatori) e la sorvegliabilità del luogo di installazione. Infine tenuto conto della possibilità che tra le categorie individuate dal decreto sia possibile che un punto di vendita abbia natura “mista” potendo rientrare in diverse categorie (es. bar che è anche corner; albergo che ha anche la licenza per bar o per ristorante; bar che ha anche la rivendita tabacchi; ecc.) è fissato il principio secondo il quale deve essere preferita l'offerta maggiore possibile di gioco.
I nuovi parametri
Il numero di apparecchi installabili è previsto in base alle diverse tipologie di punti di vendita, nonché alla superficie del locale (vedi tabella sopra).
Condizione minima di installabilità, tuttavia, valida per tutte le tipologie di punti vendita, è che sia contemplata una riserva di spazio per compensarne l'ingombro pari almeno a 2 mq per apparecchio. Così, ad esempio, tenuto conto della possibilità di installare due apparecchi in locali che non superano i 15 mq sarà comunque necessario che siano disponibili almeno due mq per installare una newslot e quattro mq per installarne due. Da ricordare che ai fini del calcolo della superficie, non si considera utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi separati dall'area del punto di vendita.