Entro il mese di novembre dovranno essere inoltrate le domande d’iscrizione all’elenco Aams (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), pena una sanzione di 10mila euro. I consigli dei nostri esperti su modalità, tempi e requisiti necessari per i titolari di pubblici esercizi
La normativa relativa all’elenco degli operatori delle attività connesse alla raccolta di gioco mediante apparecchi si inserisce in un mondo complesso e sottoposto a numerose regole che devono essere note a chiunque operi a qualsiasi titolo nel settore.
È indispensabile evidenziare innanzitutto che per installare newslot, non è sufficiente la licenza rilasciata dal Comune - nel caso del bar di licenza ex art. 86 Tulps - ma è necessario avere un contratto con il concessionario.
Oggi, con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2010 (legge 13 dicembre 2010 n. 220) e del Decreto Aams n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre del 2011), per poter firmare un contratto con un concessionario è indispensabile essere iscritti nell’elenco degli operatori istituito presso Aams. Il decreto ha quindi dato applicazione alla previsione della legge istituendo l’elenco già dal 1° gennaio 2011 e prevedendo che lo stesso sarà pubblicato, per la prima volta il 1° dicembre 2011. Si tratta di un elenco pubblico unico a livello nazionale che permette a chiunque, anche tramite la consultazione dello stesso sul sito Aams, di conoscere i soggetti che possono sottoscrivere contratti relativi agli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Quindi l’atto che autorizza a poter svolgere l’attività di raccolta presso un bar con newslot è l’iscrizione nell’elenco, senza la quale non si può concludere contratti con i concessionari di rete telematica. La conseguenza di quanto appena esposto è che sono nulli per legge tutti i contratti stipulati da e con soggetti che non si siano prima iscritti nell’elenco. Inoltre, la legge prevede a carico sia dell’esercente sia del concessionario una sanzione amministrativa di 10mila euro nel caso in cui sia firmato o sia data esecuzione al contratto nonostante l’esercente non sia iscritto nell’elenco.
I requisiti per i gestori
Si comprende quindi che l’adempimento richiesto è estremamente importante e che bisogna capire quali sono le modalità, i tempi (vedi box a pagina 79) e i requisiti per ottenere l’iscrizione. Questi ultimi devono essere posseduti dal titolare o, nel caso di società, da chi ne ha rappresentanza legale.
Vediamoli nel dettaglio: licenza di cui all’art. 86 o 88 Tulps (se il soggetto che chiede l’iscrizione è titolare di più licenze, ha il dovere di elencarle tutte nella domanda, allegandone copia al modello); certificazione antimafia dalla Camera di Commercio o dalla Prefettura competente (è da ritenere valida anche l’autocertificazione ex art. 5 comma 2 del Dpr n. 252/1998); ricevuta del pagamento di 150 euro (F24Accise codice tributo 5216).
Violazioni e reati
Il titolare del bar inoltre non deve aver subito negli ultimi 5 anni alcun provvedimento penale, cioè misure cautelari (arresto o fermo), provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato (anche di patteggiamento) per reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; reati riconducibili ad attività di gioco non lecito. E ancora: il gestore non deve aver subito dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo. Costituisce titolo preclusorio la reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili, per violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2011 per installazione di apparecchi irregolari o per partecipazioni al gioco da parte di minori ecc.
La perdita dei requisiti
Dall’esame dei requisiti richiesti appare evidente che se nel corso del periodo di iscrizione si perde anche solo uno di essi, perché ad esempio diventa definitiva una condanna per i reati elencati, il soggetto interessato deve essere cancellato e il contratto da questi sottoscritto diventa nullo. Il contratto non è immediatamente sospeso, diventano applicabili le sanzioni amministrative che saranno applicate anche se l’Amministrazione viene a conoscenza della perdita del requisito in un momento successivo. Ancora diventa importante avere la certezza che gli altri soggetti con cui si pongono in essere contratti (es. gestore proprietario degli apparecchi) siano iscritti nell’elenco: sarà quindi necessario adeguare i contratti attualmente utilizzati con idonee clausole che contemplino le ipotesi di cancellazione e sospensione dall’elenco e descrivano il comportamento che le parti dovranno avere in queste ipotesi. Si sottolinea inoltre, riguardo al divieto di gioco con vincite in denaro ai minori, che è prevista oltre alla sanzione pecuniaria anche la sospensione delle licenze e dall’iscrizione all’elenco fino a 3 mesi: in questi casi saranno disattivati gli apparecchi e, per il periodo di sospensione, nessun concessionario potrà installare apparecchi nei locali intestati al soggetto sanzionato.
Scadenze imminenti
Un’annotazione finale: il termine per l’iscrizione per il 2011 scadeva il 31 ottobre 2011, sebbene sia possibile consegnare le domande anche in data successiva. Ma, in questo caso, deve essere utilizzata la modulistica Aams più recente. E siccome è prevista la pubblicazione dell’elenco entro il 1° dicembre 2011, la consegna delle domande di iscrizione deve essere velocissima e comunque dovrà avvenire entro il mese di novembre; infatti saranno certamente sanzionati tutti gli esercenti che non hanno rimosso gli apparecchi entro il 31 ottobre 2011 e che comunque non abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il mese di novembre o che non risultino iscritti nell’elenco entro dicembre.
Quindi chi non ha sospeso o annullato il contratto - rimuovendo gli apparecchi presenti nel bar - entro il 31 ottobre deve iscriversi per il 2011, e deve farlo prima della pubblicazione dell’elenco.