Tutti i beni che non esauriscono la loro funzione in un unico anno ma che vengono utilizzati per più anni si definiscono strumentali o ammortizzabili. Ne fanno parte, per esempio, gli impianti, le attrezzature per il bar, gli autoveicoli per l’impresa e tutti quei beni che sono necessari per lo svolgimento dell’attività e che si utilizzano in tempi lunghi (oltre l’anno).
Il costo di questi beni non è deducibile per intero nell’esercizio in cui iniziano a funzionare ma è suddiviso su più anni tramite una procedura denominata “di ammortamento”, mediante la quale sono ripartiti nel tempo fino ad esaurimento dell’importo sostenuto.
Fanno eccezione i singoli beni di valore unitario inferiore a 516,47 euro, che possono essere dedotti in unica soluzione nell’anno di acquisto. L’ammortamento inizia nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, indipendentemente dalla data della fattura di acquisto.
I soggetti rientranti nel cosiddetto “regime fiscale di vantaggio per i contribuenti minimi” fanno eccezione a quanto detto, perché deducono l’acquisto dei beni strumentali in unica soluzione nel periodo in cui hanno effettuato il relativo pagamento e non detraggono la relativa Iva.
Secondo le norme del codice civile, l’ammortamento deve essere effettuato in modo sistematico e tenendo presente le residue possibilità di utilizzo. La norma fiscale (DM 31/12/88) fissa invece delle aliquote massime per bar, ristoranti e affini (vedi tabella in alto). Tale normativa vale qualsiasi sia il tipo di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), salvo quanto già detto per il regime di vantaggio dei contribuenti “minimi”. Non è ammessa la deduzione fiscale e la detrazione dell’Iva se i beni non sono destinati all’impresa ma alla sfera personale. Quindi, per esempio, è deducibile un televisore acquistato per il bar ma non lo è se è acquistato dal gestore del locale per metterlo a casa propria.
Nel caso di beni a utilizzo promiscuo personale e professionale, come per esempio un computer utilizzato per l’attività e anche per attività personali o familiari) è possibile una deduzione del 50% dell’ammortamento o del costo.
L’Iva sui beni strumentali per l’impresa è detraibile immediatamente e interamente (salvo per le autovetture, dove è detraibile nella misura del 40%). Per i beni a utilizzo promiscuo è detraibile in proporzione alla quota di utilizzo dell’impresa.
La detraibilità dell’iva
Come detto, i beni di costo unitario fino a 516,46 euro possono essere dedotti in un unico esercizio. È una facoltà, non un obbligo. Non conta l’importo totale della fattura ma il costo singolo, per cui l’acquisto di due frullatori che costano 300 euro cadauno è interamente deducibile, pur essendo la fattura dell’importo di 600 euro più Iva.
Ciò non vale nel caso di più componenti di un bene con un’unica funzionalità: se acquisto un pc da 500 euro e una tastiera da 50 euro, tale costo dovrà essere computato insieme e quindi ammortizzato perché computer e tastiera non sono indipendenti tra loro.
I limiti
Alcuni beni hanno una deducibilità limitata. Ciò significa che il costo del bene non è deducibile interamente, ma solo in una percentuale determinata.
Telefonia. I costi relativi alla telefonia, sia fissa che portatile, sono deducibili nella misura dell’80%. Questo vale anche se il bene ha un costo fino a euro 516,46. Così, l’acquisto di un cellulare del costo di 300 euro è deducibile per 240 euro. L’ammortamento di un centralino del costo di 1.000 euro è pari a 200 e deducibile per 160.
Mezzi di trasporto a motore per il trasporto di persone. Per le comuni automobili, autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori immatricolati per il trasporto di persone fino a nove, compreso il conducente, utilizzate nell’esercizio dell’attività di bar e ristorazione, gli ammortamenti sono deducibile nelle seguenti misure:
- 70% dell’ammortamento, calcolato sull’intero costo, per i mezzi dati in uso privato oltre che aziendale ai dipendenti per più della metà del periodo di imposta (l’utilizzo promiscuo privato/azienda costituisce fringe benefit per il dipendente, tassato sulla base delle tariffe Aci per una percorrenza di 4.500 chilometri annui).
- 20% dell’ammortamento calcolato sull’importo massimo indicato nella tabella a destra per gli altri mezzi ad uso aziendale.
Così un auto di un costo di 20mila euro è deducibile per un importo pari all’aliquota del 25% di 18.076 moltiplicato per il 20% (euro 904) che rappresenta il costo massimo ammortizzabile per le autovetture e simili non date in uso promiscuo ai dipendenti. Se il costo dell’auto è di 12.000 euro ammortamento deducibile è pari ad euro 600 (12.000*0,25*0,2).
Tali limitazioni non si applicano se il mezzo è destinato al solo trasporto di cose.
Fabbricati. Per i fabbricati di proprietà utilizzati per l’impresa (negozio in cui viene esercitata l’attività, magazzini e simili) il costo dei terreni su cui è posto il fabbricato di proprietà non è ammortizzabile. Per l’acquisto del fabbricato già costruito, il relativo costo è considerato pari al 20% del costo di acquisto totale comprensivo dei relativi costi accessori (30% se fabbricato industriale). I costi sostenuti successivamente all’acquisto o alla costruzione (ammodernamento, trasformazione, ampliamento) vengono attribuiti unicamente al fabbricato.