Tutte le aziende alimentari hanno l’obbligo di raccogliere gli oli esausti in appositi contenitori e di conferirli ai consorzi autorizzati o ai soggetti incaricati dai consorzi stessi, altrimenti si può incorrere in sanzioni da 260 a 1.550 euro. (D.Lgs 152/2006 - art. 256, comma 7).
Quando si parla di “oli esausti” ci si riferisce normalmente agli oli d’oliva o di semi utilizzati per la frittura. Gli oli sottoposti a trattamenti termici subiscono una serie di trasformazioni che ne modificano le caratteristiche chimiche, ed è risaputo che questo materiale necessita di uno smaltimento ad hoc. Sotto l’etichetta di “oli esausti”, tuttavia, rientrano anche i grassi animali (burro e strutto), i fondi di cottura e gli oli di governo di conserve e semi-conserve.
Tutti questi oli e grassi derivanti dall’attività alimentare andrebbero raccolti negli appositi bidoni. Tuttavia la maggioranza dell’olio raccolto e smaltito in modo corretto proviene dalle friggitrici: il resto finisce negli scarichi. Eppure la corretta gestione di questi scarti non è per niente complessa: oltre a tutelarsi contro possibili sanzioni, si fornisce un contributo all’ambiente, evitando l’inquinamento e fornendo materia prima per le energie rinnovabili.
Le regole in sintesi
Contratto di ritiro garantito
Stipulare un accordo di ritiro con soggetti autorizzati al trasporto e collegati a uno dei consorzi esistenti. Molte società effettuano il servizio gratuitamente.
Provvedere allo stoccaggio
Gli oli e i grassi alimentari esausti devono essere stoccati in bidoni dotati di chiusura ermetica (solitamente forniti dalla società che effettua il ritiro). Essi devono essere riposti su superfici pavimentate e dotati di dispositivi o vasche di contenimento. È consigliato identificare l’area di stoccaggio con cartello riportante: stoccaggio di oli e grassi commestibili codice CER 20.01.25.
La documentazione necessaria
È obbligatorio compilare un formulario identificativo del rifiuto. Il documento, che può essere emesso dal produttore/detentore del rifiuto oppure dal trasportatore, deve essere redatto in 4 copie; entro 3 mesi dalla data del conferimento la quarta copia deve tornare a chi ha prodotto il rifiuto (ristorante, pizzeria, pasticceria, mensa ecc). altrimenti bisogna darne comunicazione alla Provincia al fine dell’esclusione della responsabilità.