Dal periodo di imposta 2017 la determinazione del reddito dei contribuenti in contabilità semplificata è profondamente diversa da quelli in contabilità ordinaria.
Per i primi si applica un nuovo regime di cassa o, previa opzione, di registrazione, mentre per i secondi resta valido e si continua ad applicare il principio di competenza.
A partire da quest’anno, quindi, per i contribuenti in contabilità semplificata sia il reddito d’impresa sia il valore della produzione netta ai fini Irap sono determinati secondo il criterio di cassa. Nel regime di cassa il reddito è determinato considerando i ricavi e proventi incassati e le spese e gli oneri pagati nel periodo d’imposta, rispettando i criteri di deducibilità stabiliti dalla legislazione fiscale.
In alternativa, si può optare (per almeno un triennio) per il cosiddetto regime di registrazione, per il quale si fa coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.
Per il nuovo regime di cassa continuano a essere rilevanti, secondo le regole precedenti:
• le limitazioni alla deduzione di alcuni costi (autovetture, telefonia ecc.);
• il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
• i proventi immobiliari;
• le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive;
• gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;
• le perdite di beni e crediti;
• le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.
Occhio alle rimanenze
Nel primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente.
La contabilizzazione delle rimanenze iniziali quale componente negativo del periodo d’imposta 2017 può annullare il reddito dell’impresa e determinare perdite, specie se l’ammontare delle rimanenze è rilevante. Tali perdite saranno compensabili solo nell’anno di sostenimento e con eventuali altri redditi e, in mancanza di questi ultimi, verranno perse. Ecco le possibili conseguenze:
• nei primi periodi di applicazione si avranno redditi ridotti se non in perdita;
• le perdite, per chi non ha altri redditi, non potranno essere compensate;
• negli ultimi periodi di permanenza nel regime (in caso di cessazione) o nel primo periodo di uscita dal regime si avranno redditi molto rilevanti a causa della vendita o dell’iscrizione delle rimanenze finali a fronte di rimanenze iniziali pari a zero o quasi.
Due opzioni alternative
Il regime per cassa è diventato il regime naturale per i contribuenti in contabilità semplificata, ma non per questo è obbligatorio. Può essere evitato, optando per due possibili alternative:
1. regime di contabilità ordinaria. L’opzione ha effetto per un anno (articolo 3 Dpr n. 442/1997) e successivamente di anno in anno fino a revoca.
2. regime di “registrazione” (vincolante per almeno un triennio). I contribuenti in contabilità semplificata annotano sui registri Iva i documenti contabili senza indicare le date dei relativi incassi e pagamenti. Concorrono a formare il reddito sulla base della data di registrazione. Senza nessun indicazione dei termini di registrazione sarebbe possibile registrare quando si ritiene più utile ai fini della determinazione del reddito.
Le recenti modifiche ai tempi di detrazione dell’Iva (dal 2017 può essere detratta solo con la dichiarazione relativa all’anno di emissione della fattura) potrebbero anche avere riflessi sulla determinazione del reddito con il sistema per cassa: infatti, essendo la registrazione effettuata con riferimento all’anno di detrazione, un costo potrebbe essere inteso come sostenuto nell’anno di detrazione, pur essendo materialmente registrati l’anno successivo. Ciò potrebbe portare a un’equivalenza tra la data della fattura e il sostenimento del costo. Ci si attende In merito un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Registrazioni corrette
Nel regime di cassa i ricavi e proventi incassati sono annotati, cronologicamente con riferimento alla data di incasso, su apposito registro indicando:
• importo incassato;
• generalità, indirizzo e Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
• estremi della fattura o di altro documento emesso.
Simmetricamente, su altro registro, vanno annotate le spese e gli oneri pagati nel periodo di imposta, comprese quelle deducibili per competenza (ammortamenti, Tfr ecc.).
I registri Iva potranno sostituire tali registri solo se sono inserite separate annotazioni relative agli importi incassati e pagati nel periodo, oltre a quelle relative ai componenti di reddito non rilevanti ai fini Iva.
Se l’incasso o il pagamento avvengono in anni diversi da quello di registrazione ai fini Iva, vanno annotati i totali degli importi (con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono):
• non incassati o non pagati di documenti registrati nell’anno;
• per documenti registrati in anni precedenti, incassati o pagati nell’anno di riferimento.
Cambio di regime
Nei casi di passaggio da un regime ad un altro, il principio base è che gli elementi di ricavo o di spesa già tassati o dedotti in un regime non lo saranno più nel nuovo regime.
Quindi i ricavi, i proventi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Nel caso futuro di un contribuente che, entrato nel regime di cassa, ne esce optando per la contabilità ordinaria nell’anno successivo, non indicherà come esistenze iniziali le merci in rimanenza nell’anno del regime di cassa perché il costo sostenuto per l’acquisto delle merci è stato integralmente dedotto nell’anno di pagamento, in base al principio di cassa. Rileveranno come esistenze iniziali nel periodo d’imposta di fuoriuscita dal regime solo eventuali acquisti di merci non ancora pagati all’inizio dell’anno di uscita dal regime di cassa e, di conseguenza, non ancora dedotti.