Regole più restrittive per i locali in Lombardia e Campania

Le nuove misure adottate da Lombardia e Campania, in vigore fino al 13 novembre, e nel Lazio, fino al 22 novembre

Scatta il coprifuoco in Lombardia e Lazio e il divieto di spostamento tra le varie province in Campania. Le regioni, dunque, cominciano a mettere in campo misure mirate, sulla base delle esigenze dei loro territori, per contenere la crescita dei contagi da Coronavirus. Misure che, è il caso di Lombardia e Campania, prevedono anche un giro di vite sui locali.

La Lombardia con due nuove ordinanze, la prima emanata dal ministro della salute Roberto Speranza d’intesa con il presidente della Regione Attilio Fontana, e la seconda firmata sempre da Fontana e dai sindaci lombardi, ha introdotto ulteriori misure restrittive, in vigore dal 22 ottobre fino al 13 novembre, che vanno a limitare la libertà di circolazione e che introducono ulteriori limiti alle attività dei locali.

L’ordinanza del ministro Speranza prevede che su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo siano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, consentendo comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Dunque stop agli spostamenti tra le ore 23 e le 5, permessi solo per necessità e lavoro, spostamenti che in tali casi dovranno essere giustificati con un’autodichiarazione, proprio come durante il periodo più nero del lockdown.

L’ordinanza firmata da Regione e Comuni esplicita invece le nuove misure che riguardano le attività economiche e sociali alla luce dell’introduzione del coprifuoco. A partire dall’obbligo per i gestori di tali attività di programmarle in modo da garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti e degli utenti del divieto di circolazione.

Per quanto riguarda i locali (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili), l’apertura è consentita dalle ore 5 alle ore 23 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo (nel numero non sono computati conviventi e congiunti), e fino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.

L’ordinanza inoltre precisa che, «con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale». Il datore di lavoro e i suoi dipendenti che per completare la chiusura del locale e provvedere alle opere di pulizia e sanificazione si trattengono oltre le 23, devono giustificare lo spostamento per il rientro a casa con un'autodichiarazione. A maggior tutela dei dipendenti, sebbene non ci sia nessun obbligo normativo in tal senso, è consigliato che ad accompagnare l'autocertificazione ci sia anche una certificazione del datore di lavoro che spieghi che lo spostamento oltre l'orario consentito è legato a motivi di lavoro.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) e fino alle ore 23 la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, sempre restando in vigore il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.

Tali divieti però non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

Come previsto dal Dpcm già in vigore, all’ingresso dei locali deve essere affisso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. In più, i locali devono adottare regole di accesso, in base alle loro caratteristiche, che permettano di evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Si ricorda, inoltre, che la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti all’accesso sul luogo di lavoro con divieto di accesso in caso di
superamento della soglia di 37,5 °C è obbligatoria. Così come è obbligatoria, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con sede in Lombardia, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti all’accesso.

Stop dalle ore 18 alle 5 anche per i distributori automatici h24 di bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via, con l’eccezione dei distributori automatici di acqua e di latte e dei suoi derivati, che invece restano attivi.

Ma l’ordinanza ha introdotto anche nuove misure antiassembramento. Dalle ore 18 alle 5 è infatti anche vietata la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico, mentre è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Infine, l’ordinanza ha disposto la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Tale disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari e altre categorie merceologiche (prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori), alle farmacie e parafarmacie.

Chiusure anticipate anche in Campania

Per contro in Campania il governatore Vincenzo De Luca con l'ordinanza 82 del 20 ottobre ha introdotto, a partire dal 23 ottobre, il divieto di spostamento per i cittadini campani dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della regione, fatti salvi gli spostamenti, da autocertificare, per motivi di salute, lavoro, di natura familiare, scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali, e altri motivi di urgente necessità. Resta consentito in ogni caso il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

Sul territorio regionale restano in vigore le misure, fino al 13 novembre, adottate con l'ordinanza precedente, che ha imposto il divieto di consumo di bevande alcoliche sul suolo pubblico dalle 22 alle 6 e la chiusura anticipata, sempre alle 22, di tutte le attività non in grado di garantire il servizio al tavolo con adeguato distanziamento dopo quest'orario.

Inoltre con l'ordinanza 83 del 22 ottobre è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, quindi anche i locali, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo (in precedenza valeva solo dalla domenica al giovedì). E gli avventori degli esercizi «sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30».

L’asporto resta vietato a partire dalle ore 21, con l’esclusione degli esercizi di ristorazione che svolgono tale attività con consegna all’utenza in auto, che però devono adottare un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è invece permessa senza limiti di orario.

Coprifuoco notturno anche nel Lazio

Il coprifuoco notturno scatta anche il Lazio. La Regione, con un'ordinanza firmata con il ministro della Salute, ha infatti disposto, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, e per una durata di 30 giorni, il divieto di spostamento sul territorio regionale dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo. Restano consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o motivati da situazioni di necessità, urgenza e salute, che però dovranno essere attestati da un'autodichiarazione.

L'ordinanza non ha introdotto misure per le attività dei locali, per le quali restano valide quelle in vigore sul territorio nazionale, previste dal Dpcm del 18 ottobre.

 

Ordinanza Regione Lombardia ministro della Salute

Regione Lombardia Ordinanza 623 del 21 ottobre 2020

Regione Campania Ordinanza 83 del 22 ottobre 2020

Regione Campania ordinanza 82 del 20 ottobre 2020

Regione Campania ordinanza 81 del 19 ottobre 2020

Ordinanza Regione Lazio ministro della Salute

 

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome