Con la legge di bilancio 2022, è arrivata una novità gradita per molti titolari di bar: per le ditte individuali esercenti attività commerciali (compresi bar, ristoranti e affini) o arti o professioni dal 2022 l’“odiata” imposta regionale sulle attività produttive (Irap)è stata eliminata completamente, indipendentemente dall’esistenza dell’organizzazione.
L’ultimo adempimento per questi contribuenti sarà il pagamento del saldo per il 2021.
Fino al 2021, l’Irap veniva applicata alle imprese o professionisti che svolgevano l’attività con organizzazione di persone e/o beni. Per i pubblici esercizi, l’organizzazione era quasi sempre presente, anche perché vi è impiego di capitali per le giacenze di magazzino e i beni strumentali necessari.
Poteva ravvisarsi l’assenza di organizzazione solo nei casi di impresa individuale con il solo titolare e beni strumentali e rimanenze ridotte al minimo indispensabile, quali ad esempio un bar con il solo titolare e senza investimenti in beni particolarmente costosi o in rimanenze e senza impiego di personale. Non si considerava autonoma organizzazione la presenza di un unico collaboratore che gestiva solo attività di segreteria, generiche o meramente esecutive.
L’esistenza di più collaboratori o di un collaboratore che effettuava direttamente l’attività (ad esempio il coniuge e/o figli o altri collaboratori familiari che lavoravano insieme), invece, avrebbe configurato l’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettamento all’Irap del titolare.
Resta invece confermato l’assoggettamento all’Irap per le società commerciali di persone e di capitali, perché nel loro caso l’organizzazione è considerata insita nella struttura societaria.
Importanti novità anche sul fronte Irpef
Per diminuire la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, le aliquote degli scaglioni intermedi sono state ridotte di numero ed è stata limata la percentuale di prelievo (vedi tabella nella pagina accanto). Lo sconto medio è di circa 300 euro l’anno, con punte fino ai 900 euro.
Sembrerebbe che non sia cambiato niente per i redditi più bassi (fino a 15mila euro); in realtà ciò non è vero perché, a loro favore, sono state elevate le detrazioni e rivisto il trattamento integrativo del “bonus 100 euro”.
Sul secondo scaglione l’aliquota è stata ridotta dal 28 al 25%.
Il quarto scaglione si ferma a 50 mila (anziché a 55mila euro) con taglio dell’aliquota dal 38 al 35%.
Inoltre, è stato eliminato lo scaglione 55-75mila (attualmente al 41%). Per questi contribuenti l’imposta sembra aumentata; in realtà non è vero, perché l’aumento è compensato dalle minori aliquote dei due scaglioni precedenti.
In virtù delle detrazioni, i redditi entro i quali non sono dovute l’Irpef e le addizionali sono i seguenti:
• 5.500 euro per il lavoro autonomo (detrazione 1.265 euro).
• 8.174 euro per il lavoro dipendente e assimilati (detrazione 1.880 euro); per questi bisogna inoltre tener presente l’effetto del “bonus 100 euro” che può compensare l’Irpef dovuta o addirittura, portare a un credito.
• 8.500 euro per le pensioni (detrazione 1.955 euro).
Gli enti locali devono adeguare le addizionali loro spettanti al nuovo sistema entro il 31 marzo 2022 o, se la scadenza fosse successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.