È stato pubblicato ed è entrato in vigore il nuovo decreto sicurezza (decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017), un articolato pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il decoro delle città. Il decreto contiene anche importanti novità in materia di pubblici esercizi, a partire dal divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 12 comma 2).
Un provvedimento salutato con favore da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), che in un’audizione davanti alla Camera dei deputati ha espresso il suo apprezzamento verso il decreto, importante per la tutela delle città e dei giovani e per la difesa della legalità, ma sottolineandone anche alcune criticità sulle quali servirà lavorare ulteriormente.
Niente alcol dunque ai minorenni, divieto in precedenza limitato alla sola vendita e che ora invece viene esteso anche alla somministrazione. Su questo punto la Federazione, apprezzando che si sia fatta definitivamente chiarezza su una materia complessa e delicata, sia per la tutela dei giovani che per evitare un crescente contenzioso tra controllati e controllori, ha evidenziato come permangano però due questioni da migliorare. «Da un lato le sanzioni, che sotto i 16 anni restano penali solo per la somministrazione – si legge in una nota rilasciata da Fipe -. In secondo luogo resta da valutare l'effettiva efficacia delle norme nei confronti di un'attività, quella di vendita, come ad esempio nei minimarket presenti nei centri storici, che si realizza molto rapidamente e quindi risulta di difficile repressione, a meno che non venga sanzionata anche la semplice messa a disposizione delle bevande sugli scaffali di vendita oltre l’orario».
Altra novità introdotta dal decreto è la possibilità da parte dei sindaci di limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in determinate zone della città. Anche su questo punto Fipe ha evidenziato la necessità che tali decisioni vengano prese coinvolgendo le categorie interessate, in modo da contemperare gli interessi delle attività economiche e della sicurezza pubblica.
Sempre su questo punto, inoltre, nelle sanzioni previste per i trasgressori si fa riferimento all'art. 100 del Tulps che prevede la sospensione temporanea della licenza, fino alla revoca. Riferimento che però limita di fatto l’applicazione delle sanzioni ai soli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, ovvero i pubblici esercizi, «lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che vendono e svendono alcolici, come ad esempio i negozi aperti 24 ore su 24». Più opportuno, secondo la Federazione, sarebbe prevedere una sanzione generale per la violazione dei limiti di orari, come già previsto tra l’altro nelle sanzioni ora in vigore, eliminando il riferimento all'articolo citato.