Il Decreto Sostegni (decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021) ha previsto un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti che nel 2020 abbiano perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019 (purché l'ammontare di ricavi 2019 non superasse i 10 milioni di euro). Lo scopo è di aiutare i soggetti Iva più deboli colpiti dalla pandemia Covid-19 (leggi qui tutte le altre misure previste dal Decreto Sostegni di interesse per i pubblici esercizi).
La domanda va fatta in via telematica entro il 28 maggio 2021.
Il modello di istanza è molto semplice e richiede, oltre ai dati del richiedente, quelli che attestano i requisiti (fascia di ricavi 2019), quelli necessari per il calcolo del contributo (medie mensili fatturato/corrispettivi 2019 e 2020, eventuale attivazione partita Iva dal 2019) e i dati relativi alla modalità di erogazione (accredito su c/c con codice Iban o credito d’imposta).
L’istanza può essere trasmessa personalmente compilandola attraverso la semplice procedura all’interno del portale dell'Agenzia delle Entrate in “Fatture e corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto”) o tramite gli intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni, che siano muniti di delega generale (cassetto fiscale o portale “Fatture e corrispettivi”) o che abbiano una specifica delega.
L’istanza si considera accolta con l’emissione del bonifico di pagamento.
In caso di scelta per il credito di imposta, il riconoscimento è verificabile in “Consultazione esito” della sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”. Da quel momento il credito potrà essere utilizzato nel modello F24. Dopo l’accoglimento non si potranno più presentare istanze sostitutive.
Il calcolo del contributo
Il contributo è calcolato sul calo di fatturato medio mensile con le seguenti percentuali, con riferimento alle seguenti fasce di ricavi del 2019:
- 60% per fatturati inferiori a 100.000 euro
- 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
- 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
- 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
- 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro
- Nessun contributo per i fatturati superiori a 10 milioni di euro.
Attenzione: per la determinazione della fascia si considerano i ricavi 2019, rilevabili dalla dichiarazione dei redditi mentre per la diminuzione 2020/2019 il riferimento è al fatturato o ai corrispettivi. Molto spesso i due importi coincidono ma vi sono parecchie eccezioni (ad esempio la vendita di beni ammortizzabili che concorrono a determinare il fatturato ma non i ricavi).
Il contributo è generale e spetta per tutte le attività e a tutti i titolari di partita Iva che rispettino le condizioni previste; non è più presente il riferimento ai codici Ateco.
Il meccanismo di calcolo premia maggiormente le strutture con minor fatturato, che potranno conseguire un contributo del 60% che, però, considerando la mensilizzazione, diventa pari ad un contributo massimo pari al 5% del calo di fatturato, salvo per gli importi adeguati al minimo.
Infatti spetta un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per le persone giuridiche. È anche stabilito un massimo nella misura di 150.000 euro per beneficiario.
Un esempio di calcolo
Supponiamo uche un publico esercizio abbia avuto un fatturato/corrispettivi 2019 di 96.000 euro, corrispondente a una media mensile di 8.000 euro.
Se il fatturato/i corrispettivi 2020 sono stati pari a 60.000 euro, per una media mensile di 5.000 euro, avendo registrato un calo di fatturato superiore al 30% avrà diritto al contributo.
Il contributo spettante sarà pari a 3.000 euro x 60% = 1.800 euro pari al 5% del calo di fatturato annuo (36.000).
Nella determinazione del contributo non si considerano i costi per cui l’intervento percentuale diventa più elevato se si fa riferimento al reddito che è inferiore al fatturato.
Il contributo per le "nuove" partite Iva
Il contributo spetta anche a chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 e fino al 23 marzo 2021. Non spetta a chi ha chiuso la partita Iva prima del 24 marzo 2021.
Per chi ha aperto la partita Iva dal 2019 il contributo viene riconosciuto anche in assenza di calo di fatturato del 30%, anche solo nella misura minima; il loro fatturato medio mensile 2019 deve essere determinato considerando i mesi successivi a quello di inizio dell’attività.
Bonifico o credito d'imposta?
Chi presenta la domanda è tenuto a indicare nell'istanza quale modalità di erogazione sceglie. Attenzione: l’opzione è irrevocabile. Ovvero, fatta la scelta, non si può più modificare. Le due possibili modalità con cui l’Agenzia delle entrate può riconoscere il contributo sono:
- con bonifico su conto corrente intestato o almeno cointestato al richiedente (il cui codice Iban deve essere inserito nell’istanza);
- mediante un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24
Il contributo non è tassato ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap.
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta.
I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal mese successivo a quello di attivazione della partita Iva.
A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.
I soggetti che hanno aperto partita Iva dal 1° dicembre 2019 avranno sempre e solo diritto al contributo in forma minima, perché il valore del fatturato medio 2019 sarà sempre pari a zero e quindi, qualsiasi sia il fatturato 2020, non potrà mai essere inferiore del 30% rispetto a quello del 2019 a zero.
Come si calcolano fatturato e corrispettivi
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare nei due anni 2019 e 2020 bisogna considerare:
- tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, comprese quelle per cessioni di beni ammortizzabili, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre al netto delle note di credito emesse negli stessi anni;
- per le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste si considera solo l’importo degli aggi relativi.