Scomparsa della figura del “delegato Rec” nasce quella del procuratore. Cosa significa? Vediamo.
Una delle novità introdotte dalla legge regionale del Veneto che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (la n. 29 del 21 settembre 2007) consiste nella scomparsa della figura del “delegato Rec”. Le società che non disponevano dei requisiti professionali richiesti dalla legge, ricorrevano in passato alla nomina di un delegato Rec, in pratica un prestanome. La Regione Veneto al comma 7 dell'articolo 4, ha introdotto ora la figura del “Procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione”, cioè colui al quale è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio.
In conformità al principio stabilito dal ministero dell'Interno circa l'obbligatorietà della conduzione personale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la stessa legge codifica poi la figura del “preposto”, inteso come persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio quando il titolare, se persona fisica, oppure il legale rappresentante o il procuratore, in caso di società, siano in possesso di più autorizzazioni; il preposto dovrà possedere i requisiti morali e professionali richiesti, ma non sarà responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse. Il responsabile dell'effettiva conduzione potrà essere il legale rappresentante o un procuratore nominato con atto notarile, iscritto al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile, da cui risultino i poteri affidatigli, così da delimitarne le responsabilità.