Le aziende sotto i 9 dipendenti che assumono entro il 2016 e non superano i 200mila euro di agevolazioni in tre anni pagano solo la quota Aspi (1,61%) anziché l’11,61% standard. Fuori dal “de minimis”, aliquote ridotte per primo (3,11%) e secondo anno (4,61%)
Gli apprendisti sono esentati dai contributi per i primi tre anni di contratto: è uno dei punti che l'Inail ha voluto chiarire nella circolare 27/2013, riassumendo la disciplina e il regime contributivo alla luce del Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011) e delle leggi 183/2011 (stabilità 2012) e 92/2012 (riforma Fornero).
Per l'apprendistato, il regime contributivo è disciplinato dalla legge finanziaria 2007 e attuato con decreto dal ministero del Lavoro: la contribuzione complessiva, in origine al 10%, e oggi è pari all'11,61% (si è aggiunto l'1,61% per finanziare l'Aspi), ripartita nelle singole gestioni previdenziali e assistenziali. L'aliquota di competenza dell'Inail è dello 0,30% ed è riscossa dall'Inps che provvede a “girargliela”.
L'agevolazione e i limiti
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2012, le imprese che impiegano fino a 9 dipendenti godono di uno sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Se dunque si ha capienza nel “de minimis” a cui si lega l'agevolazione (si rispettano cioè le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori: l'importo degli aiuti concessi non deve superare i 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari), il datore di lavoro non deve pagare nel primo triennio contributi Inail (pari allo 0,30%) né è gravato dall'aliquota contributiva complessiva del 10%: versa solo il contributo Aspi dell'1,61% (la quota a carico dell'apprendista resta sempre al 5,84%). Mentre per l'Inps la contribuzione Aspi non è dunque oggetto di sgravio, per l'Inail invece non vi sono limitazioni.
Fuori dal “de minimis”, per le imprese fino a 9 addetti c'è comunque una riduzione dell'aliquota contributiva standard: il datore paga il 3,11% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; e il 4,61% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno. Dal terzo anno in poi c'è invece un'aliquota piena (11,61%) come per le aziende con oltre 9 dipendenti. Le imprese che non hanno in forza lavoratori qualificati o ne hanno meno di tre non possono assumere più di tre apprendisti. Quelle da 4 a 9 dipendenti possono arrivare a un massimo di un apprendista ogni lavoratore qualificato. Quelle con oltre 9 dipendenti, invece, possono avere tre apprendisti ogni due lavoratori a tempo indeterminato.
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