Dal 30 aprile 2008 sono cambiate le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. Ecco come
transazioni Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007, a partire dal 30 aprile 2008 cambieranno le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. La nuova normativa è volta a combattere il fenomeno del riciclaggio e tra le novità più importanti vi è la riduzione da 12.500 a 5 mila euro del limite consentito per il pagamento utilizzando denaro contante e/o assegni al portatore. D'ora in poi importi superiori non potranno più essere pagati con denaro contante, e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno recare la clausola di non trasferibilità. La legge prevede, inoltre, che una operazione unitaria di importo superiore non potrà essere frazionata in più operazioni di importo inferiore. Per operazione frazionata si intende “una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. Con la nuova normativa cambiano in maniera sostanziale le modalità per il rilascio degli assegni da parte di banche e Posta. Infatti: i libretti di assegni bancari, postali e circolari, verranno consegnati al cliente con prestampata la clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili (così però si paga un'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno); gli assegni di cui è consentita la girata, dovranno recare la cosiddetta girata “piena”: il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando il beneficiario gira sua volta l'assegno dovrà, oltre la girata, indicare anche il suo codice fiscale. Le sanzioni per violazioni alla normativa arrivano al 40% dell'importo trasferito.