Per chi investe in beni materiali strumentali nuovi, fino alla fine di quest’anno è concessa un’agevolazione che consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione su cui calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi. L’agevolazione è ancora più conveniente per le auto a deducibilità limitata, perché sono aumentati del 40% anche i limiti massimi di deduzione (ove presenti) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione.
Cosa dice la legge
Questo è quanto prevede la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) all’articolo 1, commi 91-97, che tratta delle variazioni fiscali per l’agevolazione degli investimenti, valide ai fini Irpef o Ires (non applicabili per l’Irap). Nel dettaglio, oggetto delle disposizioni sono le acquisizioni effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 per beni strumentali materiali entrati in funzione entro le medesime date. L’agevolazione spetta fino al termine del periodo di ammortamento ordinario o fino alla scadenza del contratto di locazione finanziaria.
I criteri del calcolo
Le agevolazioni sugli ammortamenti si calcolano secondo i criteri fiscali ordinari (ad esempio, la quota del primo anno sarà ridotta alla metà e si calcolerà dal momento di entrata in funzione del bene; se vi sono riduzioni, come per gli autoveicoli, si calcola in misura ridotta). L’ammortamento e i canoni ordinari restano quelli normalmente calcolati (ammortamenti sul 100% e canoni contrattuali). Gli importi agevolati non formano il piano di ammortamento contabile e di bilancio e vanno indicati in diminuzione dell’imponibile fiscale solo in dichiarazione dei redditi (Unico). Se il bene viene ceduto, la plus/minusvalenza è calcolata sul costo di acquisto meno gli ammortamenti ordinari e non si tiene conto degli ammortamenti agevolati.
È utile precisare che la maggiorazione del costo di acquisto non ha effetto su quanto segue:
• per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore;
• per il calcolo del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione;
• per il calcolo di plusvalenze o minusvalenze;
• per il calcolo dell’operatività;
• sul valore delle imposte differite, non effettuando spostamenti di tassazione ma diminuendo le imposte a titolo definitivo.
Gli acquisti esclusi dai benefici fiscali
L’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità 2016 non si applica agli investimenti in:
• fabbricati e costruzioni;
• beni materiali strumentali per i quali l’aliquota massima fiscale sia inferiore al 6,5 per cento;
• beni usati (è previsto che siano nuovi);
• beni immateriali e spese a utilizzo pluriennale;
• beni acquisti in locazione operativa o noleggio;
• investimenti in alcuni beni in settori particolari (acque minerali, gas, terme, ferrovie, trasporti e telecomunicazioni);
• l’agevolazione non spetta ai soggetti che applicano il regime forfettario perché non deducono analiticamente i costi.
Al momento resta il dubbio per i beni di valore inferiore a 516,47 euro: essendo beni ammortizzabili, pur se deducibili in un unico esercizio, l’agevolazione dovrebbe applicarsi sia se ammortizzati sia se dedotti in unica soluzione nell’esercizio di entrata in funzione.