Il codice civile è il punto di riferimento normativo
La definizione del concetto di "imprenditore commerciale" ci viene fornita dal codice civile, il quale all'articolo 2082, stabilisce che si tratta di un soggetto (singolo o collettivo) che "esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
In sostanza, è imprenditore colui che si avvale del capitale e del lavoro a sua disposizione, al fine di soddisfare la domanda di beni e servizi del mercato.