Costi ridotti per chi assume lavoratori giovani (di età inferiore ai 35 anni) a tempo indeterminato. La legge di bilancio 2018 ha introdotto, per alcuni tipi di assunzioni effettuate dal l’1 gennaio, un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 3mila euro all’anno, da riparametrare su base mensile.
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi dal momento dell’assunzione incentivabile o dalla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, e di 12 mesi nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato.
«L’esonero è applicabile per le assunzioni a tempo indeterminato di persone con meno di 30 anni dal 2019 - spiega Paolo Bergamo, socio consulente del lavoro dello studio professionale Themis -. Per il 2018 la soglia è stata portata a 35 anni non compiuti: in questo modo si potrebbero assumere giovani lavoratori a tempo indeterminato che prima abbiano operato come camerieri qualificati con contratti saltuari; il possesso di una qualificazione professionale impedisce di applicare il contratto di apprendistato, ma l’assunzione può beneficiare della nuova agevolazione».
Oltre all’età, l’altro requisito per poter chiedere l’esonero è che il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato, con il medesimo o con un altro datore di lavoro. Alternativamente, i lavoratori potrebbero essere stati occupati con rapporti di apprendistato presso un’altra azienda e non confermati in servizio. Inoltre è possibile usufruire dell’agevolazione nel caso di persone che abbiano avuto contratti a chiamata a tempo indeterminato.
Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, è possibile trasformare un contratto a tempo determinato in uno indeterminato, il che viene equiparato a una nuova assunzione. «Si può avere lo sgravio anche nel caso di un lavoratore assunto come apprendista che l’azienda trasforma in un lavoratore a tempo indeterminato - continua Bergamo -. In questo caso si ha un doppio beneficio, perché il datore di lavoro già beneficia di un anno di agevolazione contributiva prevista dalle norme per l’apprendistato, cui si aggiunge un altro anno agevolato: l’età però in quest’ultimo caso deve essere inferiore ai 30 anni».
Sgravi? Se non si licenzia
Per usufruire di questi benefici occorre rispettare alcune condizioni. «Se il datore di lavoro è obbligato ad assumere prima un lavoratore che aveva maturato un diritto di precedenza, per esempio un soggetto con un contratto a termine, non può ottenere l’agevolazione assumendone un secondo che ha i requisiti per avere lo sgravio. Inoltre, non è possibile beneficiare dell’esonero se l’azienda ha un dipendente equiparabile in cassa integrazione o se il lavoratore da assumere è stato licenziato nei sei mesi precedenti da una società collegata con chi fruisce dell’agevolazione. Un’altra condizione fondamentale è che il datore di lavoro paghi regolarmente i contributi».
Questi obblighi sono stati rinforzati dalla legge in questione, prevedendo che l’azienda non abbia fatto licenziamenti collettivi o individuali legati a situazioni di crisi nei sei mesi precedenti. «Inoltre - sottolinea l’esperto - nei sei mesi successivi all’assunzione non si possono licenziare i dipendenti con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva del lavoratore incentivabile, altrimenti l’esonerò verrà revocato e la parte già fruita recuperata».
Il datore di lavoro è obbligato ad applicare contrattazioni collettive nazionali o regionali, territoriali o aziendali siglate da organizzazioni sindacali con un certo grado di rappresentanza. I datori di lavoro e gli intermediari possono verificare che il lavoratore non abbia mai avuto contratti a tempo indeterminato inserendone il codice fiscale nel “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” del sito dell’Inps. Attenzione però: l’applicativo non ha valore certificativo, perché potrebbe accadere che la persona abbia lavorato all’estero a tempo indeterminato; in ogni caso meglio acquisire una dichiarazione del lavoratore in merito.
Infine, lo sgravio è “portabile”: se il lavoratore agevolabile dà le dimissioni e un altro datore di lavoro dovesse assumerlo a tempo indeterminato, sarà quest’ultimo a beneficiare dell’esonero per il tempo residuo.