Per il 2017 restano invariati i minimali e massimali per i contributi Inps dovuti dai soggetti rientranti nel settore del commercio e terziario, mentre continua il progressivo e programmato aumento delle aliquote.
I contributi sono dovuti dai seguenti soggetti:
1. Titolari di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
2. Collaboratori di impresa familiare o coniuge dell’azienda coniugale;
3. Familiari collaboratori di soci di società di persone.
4. Soci accomandatari di società in accomandita semplice o soci di società in nome collettivo o di fatto che abbiano la piena responsabilità dell’impresa e che ne assumano gli oneri e i rischi relativi. Non rientrano in tale ambito i soci accomandanti di società in accomandita semplice.
5. Soci operativi di società a responsabilità limitata, se organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. La norma non vale per i soci di società per azioni.
Il calcolo dell'imponibile
L’attività esercitata nell’ambito dell’impresa o società deve essere abituale e prevalente rispetto alla totalità delle attività lavorative. L’imponibile è costituito dalla somma di:
1. Redditi di impresa individuale, al netto delle eventuali quote per i collaboratori familiari o per i coniugi di azienda coniugale.
2. Quota di reddito loro attribuita per i collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale.
3. Redditi di partecipazione in società di persone, così come indicati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RH);
4. Reddito di impresa della società moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili, per i soci operativi di srl.
I redditi sono quelli denunciati ai fini fiscali al lordo delle imposte, dell’eventuale reddito assoggettato all’aliquota unica del 24% (Iri) e dell’aiuto alla crescita economica (Ace, circolare Inps del 27/6/2012 n. 90).
Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall’attività che dà titolo all’iscrizione.
Per esempio, se un socio operativo di srl è anche socio accomandante di una sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non è iscrivibile alla gestione previdenziale.
I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati distintamente dal titolare dell’impresa che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (qua-dro RR). Nessun obbligo diretto quindi per il collaboratore o coniuge.
Aliquote e riduzioni
L’aliquota dei contributi aumenterà dello 0,45% nel 2018. Inoltre, dal 2018:
• È prevista l’eliminazione del contributo dello 0,9% destinato alla rottamazione degli esercizi commerciali, per cui l’aumento effettivo sarà dello 0,36%.
• Non saranno più applicate l’aliquota ridotta a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni né la maggiorazione dell’1% dell’aliquota dovuta per il secondo scaglione.
Sono previste riduzioni:
• del 3% delle aliquote in tabella per i titolari o collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, fino al mese di compimento di tale età e solo fino al 2017;
• del 50% dei contributi per i pensionati Inps con più di 65 anni, su domanda, che quindi pagano esattamente la metà degli importi indicati in tabella.
Si ricorda che i contributi previdenziali sono deducibili, nell’anno di pagamento, dall’imponibile Irpef dovuta dal soggetto assicurato.
Per chi è in un normale regime fiscale di impresa (ordinario o semplificato), ciò comporta una riduzione di Irpef che può consistere, considerando anche le addizionali, fino a un massimo del 45-46% dell’importo pagato. Tale valore massimo viene raggiunto se si possiedono redditi imponibili di qualsiasi tipo che superano complessivamente i 75mila euro.
Per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014, art. 1 comma 77), la base imponibile è ridotta, su richiesta, del 35%. I soggetti già in attività devono presentarla entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno. Per chi si avvale di tale riduzione, non si applicano le riduzioni delle aliquote sopra indicate per i giovani e i pensionati. Questa agevolazione non spetta ai contribuenti rientranti nel regime di vantaggio dei minimi.