Gli enti preposti all’accertamento hanno in mano varie armi da sfruttare per decidere chi “verificare”. Dagli studi di settore, che forniscono indicazioni sulla congruità o meno delle dichiarazioni, alle vere e proprie segnalazioni. Ecco come funziona
Achi “toccano” i controlli? Le verifiche avvengono sulla base di criteri legislativi o in seguito a istruzioni ministeriali emanate con cadenza annuale.
Sono considerate imprese di minori dimensioni quelle con ricavi inferiori ai 5,16 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate cataloga le singole categorie di attività presenti sul territorio, accorpandole in “settori” ed evidenziando possibili situazioni di evasione: possono anche interessare intere categorie, che, nel loro complesso e senza giustificazione, dichiarino un andamento decrescente, stabile o lievemente crescente dei volumi d’affari e dei redditi d’impresa. Oppure categorie in cui vi sia un aumento considerevole delle posizioni di non congruità e di non coerenza negli studi di settore o che presentino un’incidenza anomala di soggetti congrui e coerenti rispetto alla media.
Gli indicatori di rischio che vengono presi in considerazione sono molteplici:
• la presenza di crediti Iva costanti e non giustificabili in base ai dati economici o agli specifici regimi applicabili;
• redditi dichiarati costantemente bassi e al di sotto di livelli di obiettiva plausibilità;
• la presenza di perdite per più annualità, con situazioni apparentemente antieconomiche;
• la mancata presentazione della dichiarazione Iva.
Le attività di controllo si basano anche sull’analisi della complessiva situazione del contribuente, tramite i dati dell’anagrafe tributaria, le indagini finanziarie e le ricerche locali che reperiscano ulteriori elementi che facciano presumere l’effettiva inadeguatezza dei ricavi. Se gli elementi acquisiti depongono per l’esistenza di ricavi o redditi superiori a quelli determinabili con il solo utilizzo degli studi di settore, viene valutata l’opportunità di utilizzare indagini interne (richieste di esibizione di documenti, richieste di informazioni, indagini finanziarie) o esterne (accessi mirati, verifiche).
Le aziende maggiori
Sono considerate medie imprese i soggetti con volume d’affari Iva superiore a 5.164.569 milioni (in futuro 7,5 milioni). La competenza per le attività di controllo, accertamento, liquidazione e gestione del contenzioso è delle Direzioni regionali delle entrate per i grandi contribuenti (quelli con volume di affari o ricavi superiori a 150 milioni di euro) e a quelle provinciali per le imprese medie.
Sono previsti controlli sostanziali entro l’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni sulla base di specifiche analisi di rischio.
Per le imprese medie viene effettuata un’analisi sulla base dei seguenti indicatori di rischio di evasione ed elusione:
• ingenti oneri finanziari;
• oneri straordinari o costi per servizi particolarmente elevati;
• anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo;
• presenza di significativi crediti Iva, particolarmente rilevanti e anomali rispetto ai dati dichiarati e alla normativa relativa all’attività svolta;
• rapporti con soggetti non residenti in cui si possa ravvisare la presenza di specifici profili di rischio;
• operazioni infragruppo;
• anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo.
A parità di elementi, si “punta” su chi negli ultimi 4 anni non ha subito controlli o ha chiuso sistematicamente in perdita.
In breve I primi della lista
Sono considerati ad alto rischio i soggetti:
• non congrui con livelli elevati di scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali di riferimento (ma lo Stato ammette che lo scostamento possa dipendere da situazioni specifiche);
• che non hanno presentato il modello per gli studi;
• che l’hanno presentato con dati o con l’indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità all’apparenza non veritiere;
• soggetti congrui, ma con forti anomalie negli indicatori di coerenza;
• soggetti che presentano un trend pluriennale dei redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità;
• soggetti compresi nelle liste dei contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie degli indicatori economici e che continuino a presentare il comportamento anomalo;
• con situazioni di costante “appiattimento” sulle risultanze dello studio.