Chi riceve una disdetta ha diritto di ricevere una “buonuscita” pari a 18 mensilità dell’ultimo canone
Legalmente il termine usato nel settore dei pubblici esercizi è locazione commerciale, e vale la pena rivedere le regole in merito necessarie al fine di vivere in modo ottimale le virtù del contratto di locazione. La durata minima della locazione commerciale è di anni 6 + 6 di primo rinnovo obbligatorio, e quindi automatico. Alla prima scadenza però, ovvero dopo i primi sei anni, il locatore, in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo. È ammesso che le parti prevedano comunque una durata superiore a quella legale, che in ogni caso non può superare i 30 anni. Il canone è pattuito liberamente dalle parti. Esso può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale (6+6). Attenzione: requisito fondamentale per la variazione della somma è l'invio di una regolare disdetta. La disdetta deve essere inviata 12 mesi prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato o tardivo invio della disdetta, il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni. Come dicevamo, il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza (dopo 6 anni), ma solo per alcuni motivi. Per esempio: perché intende adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; perché intende adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, di una attività fra quelle indicate dalla legge; perché intende ristrutturare o demolire l'immobile per ricostruirlo o per ristrutturarlo.
In caso di cessazione del rapporto di locazione il conduttore ha diritto, ricorrendo prefissate condizioni (la cessazione non deve essere dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore), ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.