Quando si avvia o si rinnova l’attività, tra le molte questioni da affrontare c’è anche quella della tassazione delle insegne e di eventuali iniziative pubblicitarie in luogo pubblico.
La normativa spicciola sull’imposta sulle insegne e sulla pubblicità è demandata ai singoli Comuni, all’interno di un quadro di normativa nazionale presente in più norme di legge.
La legge fondamentale è il D.Lgs. n. 507/1993 con variazioni nella legge istitutiva dell’Irap (D.Lgs. n.446/1997), il decreto legge n. 13/2002 e il codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992, articolo 23) e relativo regolamento (Dpr n. 495/1992), a cui si aggiungono alcune circolari interpretative tra cui rilevante è la nota n. 11159 del 19 marzo 2007, dipartimento per le Politiche fiscali, ufficio Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Della massima importanza è, quindi, il regolamento predisposto dal Comune in cui è situato l’esercizio o si svolge la manifestazione pubblicitaria, cui occorre rivolgersi per eventuali informazioni e per reperire il modello di dichiarazione.
La regola dei 5 mq
Per l’insegna, strumento che serve per presentare all’esterno e contraddistinguere l’esercizio dell’attività, troviamo una importante agevolazione perché, quando è di misura complessiva inferiore a cinque metri quadri o all’eventuale superiore misura stabilita dal proprio Comune, nessuna imposta è dovuta. Se vi sono più insegne, l’esenzione è riconosciuta nei limiti di tale superficie. Per dimensioni superiori si paga di norma sull’intera superficie, salvo deroghe da parte del Comune.
Le insegne agevolate possono avere le seguenti indicazioni:
a. generica indicazione del tipo di esercizio (“Bar”) o più precisa individuazione dell’esercizio commerciale (“Bar Sport”);
b. individuazione generica dell’esercizio commerciale, realizzata con l’indicazione di un nome significativo (“da Andrea”, “il Buon Panino”);
c. indicazione del tipo di esercizio con simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (“Bar Sport - Caffè XY”);
d. l’indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (“Caffè XY”).
Imposta non dovuta
L’imposta sui messaggi pubblicitari non è dovuta per la pubblicità:
• all’interno del locale commerciale, non visibile all’esterno, vi è ampia libertà, non è dovuta l’imposta e non va presentata alcuna dichiarazione;
• riferita all’attività svolta, realizzata all’interno dei locali e visibile dall’esterno, se non superiore a mezzo metro quadro;
• avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e porte d’ingresso o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
• relativa a giornali e a pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
Imposta dovuta
È dovuta sui messaggi pubblicitari, visivi e/o acustici, diffusi all’esterno in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili; sui segnali stradali recanti la menzione della ditta, anche se non contengono messaggi pubblicitari, e quelli con i quali viene indicata agli automobilisti l’ubicazione di un’impresa, tranne quelli che contengono indicazioni per servizi utili quali alberghi e ristoranti (risoluzione 1/4/96 n. 48/E).
Sono soggetti a tassazione i mezzi pubblicitari che contengono esclusivamente simboli e marchi dei prodotti venduti qualora siano esposti in aggiunta all’insegna di esercizio mentre è esentata l’insegna recante marchi di prodotto qualora sia l’unica dell’esercizio. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La superficie tassabile
È determinata in base alla più piccola figura piana geometrica (esempio: un rettangolo, un cerchio) in cui è circoscritto l’intero mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi contenuti. La superficie complessiva è riferita a tutta l’installazione pubblicitaria comprensiva delle cornici, salvo che queste ultime siano di mero sostegno. Di conseguenza un cartello di 6 metri quadrati contenente un’iscrizione pubblicitaria estesa su due metri quadrati è soggetto a imposta per 6 mq.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano a un metro quadrato; le frazioni di metro quadro oltre il primo, invece, si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato (un’insegna di 5,15 mq è soggetta a un’imposta per 5,50). In caso di più insegne, l’arrotondamento è applicato sulla somma delle stesse e non sui singoli valori.
Le insegne di superficie compresa fra 5,50 e 8,50 mq sono soggette a una maggiorazione del 50%, quelle superiori a 8,50 mq del 100%.
La stessa maggiorazione del 100% è prevista per le insegne luminose.
Per i mezzi pubblicitari con più facce l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva.
Paga il gestore
Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario viene diffuso. Se quindi presso un bar è esposta una pubblicità con il logo o la marca di un produttore, obbligato al pagamento dell’imposta è comunque il titolare del bar. Tuttavia, chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta. Ciò significa che se il titolare del bar non provvede, il pagamento può essere chiesto anche al produttore.
Il titolare del bar, prima di iniziare o variare la superficie della pubblicità, deve presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
L’eventuale cessazione deve essere dichiarata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, altrimenti la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano modificazioni cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Decadenza entro 5 anni
Il Comune in cui si trova l’esercizio deve provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento e alla richiesta del pagamento dell’imposta entro cinque anni, pena la decadenza. I cinque anni decorrono dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata (ovvero dal momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità).