La disciplina del c.d. anatocismo
Per anatocismo si intende la pratica - dal greco "toksimos", usura, e "ana", sopra - con cui il creditore calcola e addebita al suo debitore gli "interessi sugli interessi" (scaduti).
L'art. 1283 Cod. Civ. regola la materia disponendo che in mancanza di usi contrari, gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti, "sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
Vale la pena ricordare che fino all'aprile 2000 era pratica usuale per le banche compiere questo calcolo ogni tre mesi sui prestiti richiesti dai loro clienti.
A partire dall'aprile 2000 questa pratica degli istituti di credito è stata vietata per legge, ed è quindi divenuta illegale.