Una sentenza della Corte di Cassazione
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) il gestore di un pub il quale omette di impedire, mediante il ricorso all'autorità, che gli avventori si producano in schiamazzi e rumori fuori dal locale, a nulla rilevando che si tratti dell'esercizio di un'attività rumorosa debitamente autorizzato (Cassazione penale n. 45484/2004).