Lo scontrino elettronico? Un obbligo per tutti

Dall'1 gennaio 2020 l'obbligo di emissione dello scontrino elettronico si estende a tutti gli esercizi commerciali

Scontrino elettronico
Dal prossimo 1 gennaio entra in vigore la trasmissione telematica degli scontrini per tutti gli esercenti. Le regole da sapere

Dopo la prima rivoluzione costituita dall’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica, introdotta dal 1 gennaio 2019, è arrivato il momento dello scontrino elettronico, la cosiddetta “trasmissione telematica del documento commerciale”, destinata a mandare in soffitta i vecchi scontrini emessi con misuratore fiscale e le ricevute fiscali. Questa seconda rivoluzione sta avvenendo in due tappe: è già in vigore (dall’1 luglio 2019) per coloro che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, mentre per gli altri l’ora X è fissata all’1 gennaio 2020. Scopo della nuova normativa è di rendere impossibile la mancata registrazione degli scontrini emessi da parte di chi confida nell’assenza di controlli sul territorio da parte dell’Agenzia delle entrate. Con la trasmissione telematica il controllo può essere fatto dal centro sulla base dei dati trasmessi.

Più difficile evadere il fisco

Cosa cambierà nel concreto? Dipende. Ci sono infatti due tipi di comportamento evasivo: il primo è di non emettere nessun documento; in questo caso la trasmissione telematica non cambia nulla, fermo restando per l’amministrazione finanziaria la possibilità di fare controlli sul campo che accertino la mancata emissione degli scontrini o di avvalersi di indici contabili che dimostrino la mancata emissione degli stessi (accertamento analitico induttivo).
Il secondo comportamento evasivo consisteva nell’emettere gli scontrini ma di annotare sul registro dei corrispettivi solo una parte di quelli emessi; questo comportamento diventa facilmente controllabile tramite la trasmissione telematica. La ricevuta e lo scontrino fiscale non spariscono completamente perché, per evitare che il nuovo adempimento sia troppo gravoso per alcuni piccoli contribuenti, il Ministro delle finanze può autorizzare, per alcune zone o per alcune attività, il mantenimento dell’obbligo di emissione dei “vecchi” documenti.

Il registratore telematico

Lo scontrino elettronico viene emesso da uno strumento apposito chiamato Registratore telematico. Il nuovo strumento lavora in tre fasi: con la prima emette il documento commerciale cartaceo da consegnare al cliente. Nella seconda fase, contemporanea alla prima, il corrispettivo viene salvato nella memoria del registratore telematico, che non consente la modificabilità dei dati memorizzati. La terza fase è quella della trasmissione dei corrispettivi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
I dati sono trasmessi dal registratore telematico, entro 12 giorni dalla data del corrispettivo, in formato XML, secondo le specifiche tecniche e il tracciato previsto. L’invio deve essere effettuato anche per le giornate di chiusura o senza corrispettivi, in quest’ultimo caso occorre indicare un importo pari a zero. Per i dati a zero non vale il termine di 12 giorni (che potrebbero essere insufficienti, ad esempio, per le ferie estive); devono essere inviati unitamente alla prima trasmissione successiva o nell’ultima trasmissione utile. Devono quindi essere inseriti tutti i giorni dell’anno, anche se con valore pari a zero.

Addio all'obbligo di tenuta dei corrispettivi

Con l’invio telematico viene eliminato l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi che, si può dire, è ora tenuto dall’Agenzia delle entrate. Infatti, è possibile controllare i dati giornalieri trasmessi accedendo all’area riservata, per il quale accesso è necessario essere in possesso di Spid, Smart card o - delle credenziali rilasciate, a richiesta, dall’Agenzia delle entrate. L’aerea cui accedere è: Fatture e Corrispettivi/Corrispettivi/ Invii effettuati, previo ulteriore accreditamento nella sezione. Cosa cambia, nella pratica quotidiana, rispetto a prima? In sostanza nulla quando l’emissione della fattura è successiva alla prestazione del servizio: quando si emette un documento commerciale per un pagamento con ticket restaurant o con pagamento differito con emissione di successiva fattura, lo scontrino deve riportare la dizione “corrispettivo non incassato” e il relativo importo non deve essere considerato nel totale trasmesso telematicamente dei corrispettivi del giorno. Il registratore telematico deve essere programmato per fare ciò automaticamente. Il relativo corrispettivo verrà considerato, ai fini Iva, quando verrà trasmessa la fattura elettronica. Quando, invece, l’emissione della fattura è contemporanea alla prestazione del servizio (cliente che paga alla cassa e gli viene rilasciata subito la fattura) non deve essere emesso il documento commerciale perché il documento fiscale è unicamente la fattura elettronica, che andrà trasmessa autonomamente.

Tra le sanzioni, la sospensione dell'attività

Le sanzioni sono le stesse attualmente previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini fiscali, pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’esercizio dell’attività e della licenza o autorizzazione per un periodo da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro.

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