Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 1998, n. 10036
L'art. 1334 c.c. sulla efficacia degli atti unilaterali è applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie dirette ad una determinata persona e quindi anche alla comunicazione del lavoratore dipendente assente per malattia diretta a render noto al datore di lavoro il cambiamento del suo recapito, al fine di rendere possibili i controlli sulla giustificatezza dell'assenza. (Nella specie, un impiegato di banca assente dal lavoro per una denunciata sindrome depressiva ansiosa, recatosi in una località brasiliana per asserito consiglio del suo neuropsichiatra, aveva comunicato un cambiamento di albergo con telegramma non pervenuto alla datrice di lavoro, la quale gli aveva comminato la sanzione della destituzione addebitandogli di avere reso impossibile la visita di controllo; il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, ritenendo da un lato il lavoratore oggettivamente inadempiente all'obbligo di comunicazione del recapito, e, dall'altro, che l'elemento dell'avvenuta spedizione della comunicazione nelle circostanze concrete non era idonea ad escludere sufficientemente la gravità del comportamento sul piano soggettivo, dato che la spedizione da uno Stato molto lontano e considerazioni sulla affidabilità del mezzo prescelto avrebbero richiesto quanto meno una telefonata di verifica al datore di lavoro, e alla compromissione del rapporto fiduciario concorrevano precedenti specifici).
Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 1998, n. 10036