Niente sgravi se si paga l’Inps in ritardo dopo che Equitalia ha già emesso l’avviso

Norme&fisco –

L’attività di recupero delle somme dovute all’istituto previdenziale ora fa capo all’agente della riscossione. Chi salda quanto dovuto dopo aver ricevuto la cartella esattoriale è comunque tenuto a pagare aggio e sanzioni

Addio sgravi se si saldano i debiti con l’Inps dopo che l’avviso di addebito è stato già formato e l’incarico affidato all’agente della riscossione (Adr).
Non verranno insomma più abbuonate voci come l’aggio e le sanzioni. Lo ha spiegato in un messaggio (2766) lo stesso Inps, che ha rivisto le procedure di gestione dei crediti dopo le modifiche apportate dalla legge 122/2010.
Con le nuove regole, l’attività di riscossione per il recupero delle somme dovute all’Inps a qualunque titolo, anche a seguito di accertamenti, si effettua con la notifica di un avviso di addebito che ha valore esecutivo. Scaduti i 60 giorni di tempo a disposizione per il pagamento, Equitalia può avviare direttamente la procedura esecutiva nei confronti del debitore insolvente. Una volta notificata la cartella di pagamento, infatti, la competenza passa dall’Inps alla società di riscossione: per saldare quanto dovuto non si usa più il modello F24, ma occorre pagare tramite il bollettino Rav, presso gli sportelli dell’agente riportati nella sezione comunicazioni, o con bollettino F35.
Si prospettano quindi due ipotesi. Se il contribuente versa il dovuto con modello F24 prima della data di formazione dell’avviso e di consegna del titolo all’Adr, si procede all’annullamento dei debiti richiesti, come in passato. E questo anche se i versamenti sono contabilizzati in data successiva alla consegna dell’avviso.
Se il pagamento tramite F24 avviene dopo l’avvenuta consegna dei crediti all’Adr, si procede ad accreditare i versamenti in conto dei debiti richiesti con l’avviso di addebito, senza generare però alcun tipo di provvedimento. Non si procede più, come avveniva con i ruoli esattoriali, a sgravare le “partite debitorie”: i dati identificativi del pagamento vengono comunicati in via telematica all’Adr, che mantiene la titolarità del recupero di tutte le voci a debito indicate nell’avviso che risultano non saldate, incluso l’aggio.

I meccanismi di pagamento
Avviso
Dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione è effettuata mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. In precedenza, invece, si ricorreva ai ruoli esattoriali.

Conseguenze
Se l’impresa paga prima che l’avviso sia formato e consegnato all’agente della riscossione, avviene l’annullamento totale o parziale delle richieste con l’avviso di addebito. Se invece paga dopo, l’agente può esigere tutto l’importo, aggio compreso.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome