Non costituisce più reato possedere e commercializzare materiale audio e video privo del contrassegno Siae.
Il possesso e la commercializzazione di materiale audio e video privo del contrassegno Siae non costituisce più reato. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 13810 e 13816 depositate lo scorso 2 aprile 2008. La Corte di Cassazione ha fatto proprio l'orientamento della più recente giurisprudenza europea, secondo cui le normative nazionali sull'obbligo di applicazione del contrassegno Siae precedenti alla direttiva comunitaria 83/189/ Cee del 28 marzo 1983 costituiscono “regola tecnica” e, in quanto tali, devono essere notificate alla Commissione Europea, a pena di inapplicabilità. Allo stato attuale l'Italia non ha ancora provveduto alla necessaria comunicazione alla Ue della normativa italiana sul contrassegno Siae, considerata “regola tecnica” dalla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Cassazione ha dunque dovuto depenalizzare ogni contenzioso riguardante il bollino Siae, almeno sino a quando non sia perfezionata la suddetta procedura. La stessa Cassazione ha precisato che i recenti sviluppi giurisprudenziali non vanno a intaccare la normativa italiana in fatto di abusivismo e contraffazione delle opere d'ingegno, e che essi non avranno conseguenze nella lotta alla pirateria.