Si stringe il cerchio attorno ai bar operanti all’interno di club a uso esclusivo dei soci. Per smascherare la concorrenza sleale, saranno vigilati anche dagli agenti di pubblica sicurezza
Controlli più stretti per arginare la concorrenza sleale dei circoli privati gestiti da enti o associazioni, al cui interno funziona un bar a uso esclusivo dei soci: saranno vigilati anche dagli agenti di pubblica sicurezza oltre che dalla polizia locale. La misura è stata introdotta con l’articolo 2-bis della legge 131/2012: era richiesta da tempo, anche dai comuni, per porre un freno al proliferare di finti circoli, che approfittano delle agevolazioni fiscali concesse per evadere o eludere le regole amministrative.
Ora i circoli culturali, sportivi, ricreativi che intendono servire bevande alcoliche hanno l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva alla Questura, spiegando l’attività offerta ai propri soci. Verrà creato un archivio provinciale delle strutture private, che saranno dunque soggette alla stessa vigilanza dei bar.
Le procedure per aprire i circoli in cui si somministrano alimenti e bevande solo per i soci sono regolate dal Dpr 235/01, che li distingue in due categorie, a seconda che aderiscano o meno a organismi nazionali con finalità assistenziali. I primi possono avviare l’attività di somministrazione presentando la Scia al Comune, i secondi devono invece chiedere e ottenere l’autorizzazione comunale. Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a un soggetto terzo, questi deve possedere gli stessi requisiti professionali e morali richiesti ai gestori di locali pubblici. Le Regioni, tuttavia, hanno la facoltà di introdurre alcune semplificazioni.
Per contrastare i fenomeni di concorrenza sleale il Dpr 235/01 si richiama alla definizione di ente non commerciale degli articoli 148 e 149 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi); il Dl 185/2008 ha istituito il modello Eas, con cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Di recente, l’articolo 8 della legge 44/2012 ha attribuito agli uffici Iva il potere di accesso anche nei locali utilizzati dagli enti non commerciali. Per contrastare gli illeciti, infatti, non servono altre norme ma più controlli.
Sanzioni
La legge 31/2012 non specifica quali siano gli effetti di un eventuale inadempimento al nuovo obbligo di comunicazione preventiva alla Questura. Ma dovrebbe applicarsi la sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 17-bis del Rd 773/31.
La nuova norma sui circoli è stata infatti inclusa nell’articolo 86 di tale decreto, noto come Tulps.