Sono 29 le città individuate come ad alta presenza di turisti stranieri dal decreto Agosto: si tratta di Bari, Cagliari, Catania, Como, Bologna, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Verona, Milano, Bolzano, Lucca, Torino, Palermo, Genova, Napoli, Venezia, La Spezia, Ravenna, Bergamo, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Urbino, Ragusa e Verbania.
Chi esercita l’attività nelle Zone A di questi comuni può richiedere il contributo, a patto che l’impresa vi abbia il domicilio fiscale o la sede operativa.
Il contributo spetta solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019. Spetta anche, senza confronti con l’anno precedente, per chi ha iniziato la propria attività a partire dall’1 luglio 2019.
La somma riconosciuta è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro.
- La disposizione prevede, comunque, un contributo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Il limite massimo consentito è di 150mila euro.
La domanda deve essere presentata compilando il modello allegato al provvedimento (lo trovi qui), esclusivamente attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza, oltre ai dati necessari all’identificazione del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene: - la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
- l’Iban del conto corrente intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
La richiesta va presentata entro al 14 gennaio 2021, direttamente dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di errore, fino al 14 gennaio, se non è stato ancora erogato il beneficio, è possibile sostituire l’istanza sbagliata, con un'altra corretta. E’ possibile presentare una rinuncia alla domanda, precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Una volta compilata la domanda la risposta viene trasmessa con due ricevute: la prima attesta la presa in carico o lo scarto dell’istanza a seguito dei controlli formali, la seconda, verificata l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comunica l’accoglimento o meno della richiesta, con indicazione dei motivi del rigetto. Quando l’istanza viene accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze. L’interessato può visionare le ricevute accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
L’Agenzia invia al richiedente, mediante messaggio Pec, una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia a un’istanza precedentemente presentata, mettendo a disposizione del richiedente tale informazione nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel momento in cui accetta la domanda, l'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al beneficiario riportato nella richiesta, previa verifica che il conto sul quale destinare i soldi sia effettivamente intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente.
Se una volta effettuati i controlli, il Fisco dovesse riscontrare un’indebita fruizione del contributo, l’Amministrazione finanziaria recupererà la somma erogata maggiorata di sanzioni e interessi.