Una sentenza in tema di risarcimento del danno derivato da mobbing
Con la sentenza del 5 novembre 2004, n. 1006 il Tribunale di Marsala ha precisato che si ravvisa l'istituto del mobbing in caso di comportamenti aventi come fine l'emarginazione del lavoratore tali da condurre alla sua estromissione dalla struttura lavorativa.
Qualora sia provato quanto sopra, il datore di lavoro incorre in responsabilità contrattuale relativo ai danni, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, derivati al dipendente, per non avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il pregiudizio della sua integrità psico - fisica.
E' anche ravvisabile, qualora si tratti di mobbing verticale, la responsabilità del datore di lavoro per violazione del principio della buona fede che riguarda generalmente ogni tipo di contratto.