Ecco che cosa prevede il nostro ordinamento
L' art. 41 della nostra Costituzione sancisce il principio della libertà della concorrenza, stabilendo che "l'iniziativa economica privata è libera".
Naturalmente la Costituzione si riferisce ad una concorrenza leale, che spinge le aziende a migliorare i propri prodotti per rimanere sul mercato, e non alla concorrenza sleale vietata espressamente dall'art 2598 cc.
Quest'ultimo articolo indica 3 categorie di atti di concorrenza sleale:
a.. atti confusori, al 1 comma con i quali un imprenditore crea confusione
tra lui e un concorrente;
a.. atti denigratori al 2 comma, con i quali si scredita l'azienda o il
prodotto altrui;
a.. atti non conformi alla correttezza professionale al 3 comma.
Infatti l'art 2598 così recita:
"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
(2563ss.2569ss)e dei diritti di brevetto (2584ss.) compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con
i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi
dei prodotti o dell' impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".
Anche gli articoli 2599 e 2600 del Cocice Civile, che riportimo qui di seguito, riguardano la concorrenza sleale, disciplinando la pubblicazione della sentenza di condanna di concorrenza sleale e il risarcimento del danno.
Art 2599
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati
gli effetti.
Art 2600
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è
tenuto al risarcimento dei danni (2043).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.)
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.