I decreti Ristori e Ristori Bis hanno introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a sostegno degli operatori colpiti dalle misure restrittive imposte dagli ultimi Dpcm del 24 ottobre e del 9 novembre 2020.
Per i Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000), così come per Gelaterie e pasticcerie (codice Ateco 561030) l’importo del beneficio è fissato nel 150%, per i Ristoranti (codice Ateco 561011) al 200%.
L'importo è aumentato di un ulteriore 50% per chi si trova nelle regioni arancioni o rosse. Il beneficio spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019, oppure - senza condizioni - a chi ha attivato la partita Iva dall’1 gennaio 2019. La partita Iva deve essere comunque attiva al 25 ottobre 2020. Il contributo non spetta a chi ha attivato la partita Iva dal 25 ottobre 2020 in avanti.
Per chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto stabilito dal Decreto Rilancio (art. 25 DL n. 34/2020) e non l’ha restituito, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate con un accredito diretto sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente contributo. Quindi chi già percepito il contributo a maggio dall’Agenzia delle Entrate (attenzione a non confondersi con i 600 euro dall’Inps), non deve fare nulla. Il contributo arriverà sul conto in cui era arrivato quello precedente.
Gli altri, per usufruirne, dovranno fare domanda, esclusivamente tramite una procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.
Il calcolo del contributo
Per i soggetti che hanno già beneficiato del “vecchio” contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato, che era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019:
• 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro;
• 15% da 400mila a 1 milione di euro;
• 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni (il nuovo contributo invece si applica anche per le attività con fatturati superiori a 5 milioni).
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali stabilite nell’Allegato 1 (il 150% per bar, pasticcerie e gelaterie) agli importi minimi previsti: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Per chi non aveva beneficiato del precedente, l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto indicati nell’art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020.
In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto dei DL Ristori e Ristori bis non può essere superiore a 150mila euro.
Un esempio di calcolo
Facciamo un esempio di calcolo del nuovo contributo: consideriamo un bar ditta individuale con ricavi 2019 pari a 120mila euro e un calo del fatturato in aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 di 10mila euro.
Il contributo riconosciuto dal Dl Ristori sarà pari a 2.250 euro (il 15% di 10mila = 1.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 150% previsto per il codice Ateco 561030).
Tale contributo sarà aumentato di 750 euro se la pasticceria si trova in una Regione codificata come rossa o arancione, e di conseguenza soggetta a ulteriori restrizioni sull’attività (nelle regioni rosse e arancioni le pasticcerie sono chiuse, ma possono svolgere servizi di asporto e delivery, mentre in quelle gialle possono restare aperte dalle 5 alle 18).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.