Sono entrate in vigore le nuove misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Dopo il cosiddetto decreto festività (leggi Decreto festività: Super green pass anche per il consumo al banco) il governo ha infatti emanato due ulteriori provvedimenti, il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021 e il decreto legge n 1 del 7 gennaio 2022 (in fondo all'articolo i testi completi da scaricare), che rafforzano le misure messe in campo per fare fronte alla crescita dei contagi provocata dalla variante Omicron e consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche. Entrambi i provvedimenti ampliano l’utilizzo del Super green pass, che diventa indispensabile per accedere a diverse attività, tra le quali quelle del fuoricasa e per le persone che hanno compiuto i 50 anni anche per accedere ai luoghi di lavoro.
Super green pass anche per consumare all’aperto
Per quanto riguarda i pubblici esercizi il dl 229 dello scorso 30 dicembre rende obbligatorio il Super green pass, ovvero il certificato verde rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o da guarigione da Covid-19 (non quindi dopo il tampone negativo), dal 10 gennaio anche per consumare ai tavoli all'aperto in zona bianca e gialla, come già previsto per la zona arancione.
A partire da quella data, insomma, per poter accedere e consumare all’interno, sia al tavolo sia al bancone, e ai tavoli all'esterno di bar, caffetterie, pub, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, in fascia bianca, gialla e arancione, il cliente deve essere munito di Green pass rafforzato. Restano esclusi da tale obbligo, in vigore per tutta la durata dello stato di emergenza (attualmente fissato al prossimo 31 marzo), i minori di 12 anni e le persone esentate dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica.
Sempre dal 10 gennaio lo stesso requisito è richiesto anche per soggiornare in alberghi e hotel e per fruire dei servizi di ristorazione (bar e ristoranti) interni a tali strutture, anche se riservati ai loro clienti.
Non ci sono novità per i locali in zona rossa, dove si può lavorare solo con il servizio di asporto e delivery fino alle ore 22, limite orario che per i bar (codice Ateco 56.3) scatta alle ore 18.
Vaccino obbligatorio per i lavoratori over 50
Il secondo provvedimento, il dl 1/ 2022, ha introdotto alcune restrizioni che impattano direttamente su lavoratori e imprese. Il decreto ha infatti introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. Ma non solo. Perché a partire dal 15 febbraio, sempre per gli over 50, è necessario possedere ed esibire il Super green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
L’obbligo riguarda sia i lavoratori pubblici sia i lavoratori privati, quindi interessa anche chi opera nel comparto del fuoricasa. La verifica del possesso del Green pass rafforzato spetta ai datori di lavoro, come già avviene per il Green pass base (leggi Green Pass: le novità per gestori e lavoratori).
Lavoratori senza super green pass
I lavoratori privi della certificazione non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata però non riceveranno né la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Anche in questo caso per il lavoratore sospeso non ci sono conseguenze disciplinari e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Conseguenze invece ci sono, e pesanti, per i lavoratori ultracinquantenni che violando all’obbligo di vaccinazione accedono ai luoghi di lavoro. In tale caso è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Gli ultracinquantenni che invece non possono sottoporsi al vaccino per motivazioni di carattere medico-sanitario devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
Decreto legge 229 del 30 dicembre 2021
Decreto legge 1 del 7 gennaio 2022