Tra le principali novità introdotte nella disciplina delle attività di somministrazione con la riforma della costituzione Titolo V e l’attribuzione alle regioni della competenza legislativa esclusiva in materia di commercio, c’è sicuramente la possibilità, riconosciuta da gran parte dei legislatori regionali, di svolgere - senza alcun altra licenza o autorizzazione - anche attività di trattenimento per i clienti e gli avventori all’interno dei locali, seppur non come attività principale.
L’individuazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di tale attività di trattenimento è stata demandata alla discrezionalità dei singoli legislatori regionali, i quali in modo più o meno puntuale hanno recepito il principio generale e adeguato le proprie leggi.
Solo attività secondarie
L’attività di trattenimento che i pubblici esercizi possono legittimamente effettuare si fonda sul presupposto fondamentale che tale attività deve essere secondaria rispetto alla somministrazione. Non esiste una vera e propria definizione normativa di trattenimento, che è senza dubbio caratterizzato dal fatto che il soggetto partecipa attivamente all’evento; possiamo dunque ricavare che nel trattenimento posso legittimamente essere ricompresi il gioco delle carte, ovviamente purché si tratti di un gioco non proibito dall’ordinamento, così come i giochi da tavolo o di società. Dunque è possibile organizzare all’interno del bar un torneo di carte senza ulteriori autorizzazioni, purché il tipo di gioco sia lecito e il torneo si realizzi nel rispetto della regola della complementarietà alla somministrazione.
Occhio ai divieti
I giochi sono considerati leciti quando non sono compresi nell’apposita tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore, che l’esercente ha l’obbligo di esporre nel locale. I giochi inseriti in tabella possono variare da Provincia a Provincia. In ogni caso, nei bar non è consentito fare o accettare scommesse oppure giocare d’azzardo con poste e vincite in denaro. È meglio quindi controllare che i clienti non pratichino giochi di questo tipo.
La norma di riferimento è il Tulps (Regio Decreto n. 773/1931, articolo 110): prevede negli esercizi aperti al pubblico, come i bar ma anche i circoli privati, “debba essere esposta, in modo visibile, questa tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal Comune, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre”. La tabella può essere ritirata in Comune o scaricata dal sito Internet del Comune o della Questura, deve essere vidimata dall’ufficio comunale competente e su di essa deve essere posta una marca da bollo da 16 euro.
Tra i giochi proibiti in genere ci sono per esempio, per quanto riguarda le carte, asso, burraco, settemmezzo, ramino, poker, mercante in fiera e chemin de fer. Anche nell’ambito del biliardo ci sono divieti che riguardano, tra gli altri, il biliardino francese, baccarat con birilli, gioco del nove, parigina e rosso e nero. Sono proibiti anche i dadi, la morra, la tombola e la lotteria.
Nella tabella è contenuto anche il divieto di fare e acquisire scommesse e sono vietati i giochi di carte d’azzardo che consentono vincite in denaro; quindi anche lo svolgimento di un torneo di un gioco lecito potrebbe divenire “illecito” e vietato nel momento in cui si consentano vincite in denaro.
Bisogna anche tener presente che, essendo considerata secondaria e complementare all’attività di somministrazione, non è consentito che l’attività di gioco diventi quella principale, quindi il fine per il quale i clienti si recano nel bar. “In questo ultimo caso infatti avverrebbe una trasformazione da locale di somministrazione in sala da gioco o locale di intrattenimento, soggetti a un’altra disciplina di legge”. Perciò non sono consentite modificazioni delle sale destinate alla somministrazione per farle diventare spazi dedicati esclusivamente al gioco.
La mancata esposizione della tabella è punita con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino a 103 euro; è prevista (articolo 162 bis Codice penale) la possibilità che il trasgressore paghi prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di condanna una somma pari alla metà del massimo, cioè 51,50 euro, oltre alle spese del procedimento.
I pericoli da evitare
- Vigilare che i clienti non pratichino i giochi previsti dalla tabella giochi proibiti, perché l’esercente è comunque oggettivamente responsabile di quanto accade nel suo locale.
- Non attrezzare all’interno del pubblico esercizio sale appositamente destinate al gioco.
- Tenere presente che sono vietati i giochi di carte d’azzardo che consentono o prevedono vincite in denaro.