Le norme che regolano l’utilizzo delle telecamere e i sistemi di video-sorveglianza negli esercizi pubblici
Come noto, l'art. 1, commi 228 e seguenti, della Finanziaria 2008 ha riconosciuto alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza, compresa l'installazione di sistemi di video-sorveglianza. Fermo che l'importo detraibile non può essere superiore a 3 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, la misura costituisce un valido incentivo alla messa in sicurezza di locali e pubblici esercizi. Tanto che l'adozione di sistemi di video-sorveglianza è oggi in crescita costante con la questione, sempre più attuale, di arrivare presto al giusto equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritto alla riservatezza e libertà delle persone, dall'altro. Nel corso degli ultimi anni l'Autorità Garante ha dettato regole precise sull'uso della telecamere, che non deve violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003). Secondo quanto stabilito dal Garante, le telecamere vanno installate solo per reali necessità di sicurezza. Ne consegue che un'attività di rilevazione a fini promozionali, per esempio attraverso web-cam, che renda identificabili i soggetti ripresi deve ritenersi vietata. La legge, poi, vieta che vengano inquadrate le aree comuni del condominio: le telecamere devono puntare solo sull'ingresso del locale. Ai sensi della normativa vigente cartelli ben visibili devono informare passanti e avventori del fatto che è in funzione un sistema di video-sorveglianza. Le registrazioni, infine, possono essere conservate al massimo per 24 ore. Ricordiamo che l'uso illecito di sistemi video espone a rischi di sanzioni amministrative o penali.