Con il 2018 termina l’incremento progressivo delle aliquote dei contributi Inps dovuti dai soggetti rientranti nel settore del commercio e terziario, arrivati al 24-25% più lo 0,9% del prorogato contributo destinato alla rottamazione degli esercizi commerciali.
I contributi sono dovuti dai seguenti soggetti:
a. Titolari di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
b. Collaboratori di impresa familiare o coniuge dell’azienda coniugale;
c. Familiari coadiuvanti di soci di società di persone.
d. Soci accomandatari di società in accomandita semplice (sas) o soci di società in nome collettivo (snc) o che abbiano di fatto la piena responsabilità dell’impresa e che ne assumano gli oneri e i relativi rischi. Non rientrano in tale ambito i soci accomandanti di sas.
e. Soci operativi di società a responsabilità limitata (srl), se organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
L’attività esercitata nell’ambito dell’impresa o società deve essere abituale e prevalente rispetto alla totalità delle attività lavorative. Fanno eccezione i soci operativi delle srl, che sono assoggettati ai contributi anche se svolgono prevalentemente l’attività di amministratore della stessa società.
Il calcolo dei contributi
L’imponibile è pari alla somma di:
1. Redditi d’impresa individuale, a netto delle eventuali quote per collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale.
2. Quota di reddito loro attribuita per i collaboratori familiari, coniugi di azienda coniugale o coadiuvanti di soci di società di persone.
3. Redditi di partecipazione in società di persone, come indicati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RH);
4. Per i soci operativi di srl: reddito d’impresa della società (risultante dalla dichiarazione dei redditi) moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili, .
I redditi sono quelli denunciati ai fini fiscali per l’anno di riferimento, al lordo delle imposte, dell’eventuale reddito assoggettato all’aliquota unica del 24% (Iri, operativa dal 2018) e dell’aiuto alla crescita economica (Ace).
Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall’attività che dà titolo all’iscrizione.
Per esempio, se un socio operativo di srl è anche socio accomandante di una sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non è iscrivibile alla gestione previdenziale.
I contributi per i collaboratori familiari, per il coniuge di azienda coniugale e per i familiari coadiuvanti in società di persone sono calcolati e pagati direttamente dal titolare dell’impresa o dal socio della società che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Nessun obbligo di dichiarazione e versamento spetta quindi al collaboratore, coniuge o coadiuvante di soci di società di persone.
I contributi previdenziali sono deducibili, nell’anno di pagamento, dall’imponibile Irpef del soggetto assicurato.
Per chi è in un normale regime fiscale di impresa (ordinario o semplificato), ciò comporta una riduzione di Irpef che può arrivare, considerando anche le addizionali, fino al 45-46% dell’importo pagato. Tale valore massimo viene raggiunto se si possiedono redditi imponibili di qualsiasi tipo complessivamente superiori a 75mila euro.